ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Necessità dell'intervento normativo e analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

        La linea ferroviaria internazionale Briga-Tunnel del Sempione-Domodossola è regolamentata dal Trattato internazionale del 25 novembre 1895, dal quale derivano alcune Convenzioni governative (del 22 febbraio 1896, del 2 dicembre 1899 e del 16 maggio 1903), numerosi atti e accordi tra Ferrovie dello Stato e Ferrovie federali svizzere (del 19 febbraio 1906, del periodo marzo-luglio 1929) e altre Convenzioni internazionali speciali riguardanti poste, dogane, polizia, servizi sanitari e veterinari.
        La Convenzione principale, del 22 febbraio 1896, affidava alla Compagnia Jura Simplon, per la tratta della linea del Sempione in territorio italiano e sino a Iselle, la titolarità della concessione per la costruzione e regolamentava l'esercizio della ferrovia per il tratto da Iselle a Domodossola.
        La Confederazione svizzera è subentrata alla Compagnia Jura Simplon con la Convenzione stipulata il 16 maggio 1903 con il Governo italiano.
        La concessione in argomento è scaduta a fine maggio 2005, in quanto l'articolo 1 della Convenzione del 22 febbraio 1896 prevede che la stessa sia accordata per un periodo di 99 anni dalla data di attivazione della linea all'esercizio, avvenuta il 1o giugno 1906 e occorre, quindi, rinnovarla per assicurare la continuità del servizio ferroviario.
        Con la nuova Convenzione il Governo italiano accorda al Consiglio federale svizzero il rinnovo della concessione per l'esercizio della ferrovia a scartamento normale attraverso il Sempione, dalla frontiera italo-svizzera fino a Iselle, per la durata di 99 anni. Il rinnovo della concessione, stabilito alle stesse condizioni della attuale Convenzione, consentirà allo Stato italiano l'acquisizione gratuita della linea e delle sue pertinenze alla fine di tale periodo.

B)  Analisi del quadro normativo.

        Per affrontare le problematiche relative alla scadenza della concessione e al fine di intraprendere le misure necessarie per assicurare la continuità del traffico sulla linea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni della Confederazione svizzera, nella riunione tenutasi a Milano il 24 giugno 2002, nel quadro della Convenzione bilaterale italo-svizzera concernente la garanzia della capacità delle principali linee che

 

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collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera alla rete italiana ad alta capacità, hanno concordato di avviare, tra l'altro, il rinnovo e la revisione della concessione/Convenzione del Sempione, nell'ambito di gruppi di lavoro bilaterali coordinati da un Comitato direttivo.
        Il gruppo di lavoro incaricato di procedere alla revisione della Convenzione italo-svizzera per la costruzione e l'esercizio della ferrovia del Sempione si è riunito a Berna l'11 ottobre 2002, a Zurigo il 24 gennaio 2003 e il 22 maggio 2003, a Milano il 10 luglio 2003, a Bellinzona il 6 novembre 2003, a Milano il 4 giugno 2004 e a Berna il 20 maggio 2005. In quest'ultima riunione il gruppo di lavoro bilaterale, coadiuvato dai gestori delle infrastrutture ferroviarie italiana e svizzera (RFI Spa e BLS) ha concordato il testo definitivo della nuova Convenzione/concessione. Detto progetto ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla competenti Amministrazioni italiane e svizzere.

C)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        La nuova Convenzione per poter spiegare tutti gli effetti dovrà poi essere sottoposta a legge di ratifica con conseguente scambio di strumenti tra i due Paesi.
        Tale accordo aggiorna e sostituisce le precedenti Convenzioni in considerazione dei cambiamenti politici e giuridici intervenuti nel corso dei cento anni (direttive europee sul processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario) e in funzione degli sviluppi tecnici che ci sono stati nel settore ferroviario. Sono state modificate le parti non più attuali, adeguandole alla normativa comunitaria di settore e inserendo nella nuova Convenzione i princìpi che regolano i rapporti tra i gestori delle infrastrutture.
        Si è convenuto inoltre di individuare, a latere dei lavori per la rivisitazione degli accordi convenzionali di gestione dell'esercizio, modelli organizzativi efficienti ed efficaci orientati alla ottimizzazione della qualità generale della circolazione (affidabilità dell'infrastruttura, regolazione della circolazione, sistema di segnalamento, regolamenti di esercizio e sicurezza, costi di gestione) nel rispetto del nuovo quadro normativo europeo. Sono stati approfonditi quindi prioritariamente gli aspetti connessi al rinnovo della Convenzione per garantire, lungo l'intera tratta, una unitarietà nei criteri di esercizio e assicurare la continuità del traffico su tale linea. La revisione della concessione, delle Convenzioni e degli atti ad essa connessi è stata effettuata, sentiti RFI e Ferrovie dello Stato Spa da parte italiana e SBB e BLS da parte svizzera, che in particolare si sono espressi sui seguenti argomenti:

            1) la compatibilità della concessione alla normativa sul libero accesso alla rete ferroviaria;

            2) le problematiche concernenti i pedaggi;

            3) le problematiche inerenti la gestione, la circolazione e la manutenzione della linea;

 

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            4) gli aspetti legati al rilascio del certificato di sicurezza;

            5) la definizione delle funzioni di controllo a livello ministeriale circa l'attuazione della Convenzione stessa.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Piena compatibilità dell'intervento in parola. Tra l'altro, nella nuova Convenzione è specificato che le norme contenute nell'accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea. A tale proposito, appare opportuno specificare che nell'ambito dei lavori per rinnovare la Convenzione è stata considerata positivamente l'ipotesi di rinnovare la Convenzione modificando le parti non più attuali, adeguandola alla normativa comunitaria di settore e inserendo nella stessa i princìpi che regolano i rapporti tra i gestori delle infrastrutture ferroviarie e quelli sul libero accesso alla rete ferroviaria. In particolare si fa riferimento alle direttive comunitarie che regolano il settore delle infrastrutture e del trasporto ferroviario e alle norme di recepimento delle medesime.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        La compatibilità dell'intervento in parola con le competenze attribuite alle regioni ordinarie ed a statuto speciale appare piena, trattandosi di intervento riferito esclusivamente alla gestione di una tratta ferroviaria internazionale e quindi non di competenza delle regioni, come, tra l'altro, disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Si riscontra la piena compatibilità dell'intervento di cui trattasi con le fonti legislative primarie.

G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

      La concessione della linea ferroviaria in argomento è regolamentata dal Trattato tra Italia e Svizzera del 25 novembre 1895, da alcune Convenzioni internazionali (del 22 febbraio 1896, del 2 dicembre 1899 e del 16 maggio 1903), da numerosi atti e accordi tra Ferrovie dello Stato e Ferrovie federali svizzere (del 19 febbraio 1906, del periodo

 

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marzo-luglio 1929) e altre Convenzioni internazionali speciali riguardanti poste, dogane, polizia, servizi sanitari e veterinari. Non vi sono altre leggi in proposito e non è possibile delegificare in quanto l'intera materia viene regolata da accordi internazionali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo.

        Nessuna nuova definizione normativa è stata introdotta con il testo proposto in quanto l'argomento trattato riguarda la revisione ed il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria italiana con la rete ferroviaria svizzera e per la necessità di adeguare i previgenti accordi alla attuale normativa nazionale e comunitaria.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

        L'atto proposto modifica, aggiorna e sostituisce le precedenti Convenzioni in considerazione dei cambiamenti politici e giuridici intervenuti nel corso dei cento anni (direttive europee sul processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario) e in funzione degli sviluppi tecnici che ci sono stati nel settore ferroviario. Sono state modificate le parti non più attuali, adeguando la nuova Convenzione alla normativa comunitaria di settore e inserendo nella stessa i princìpi che regolano i rapporti tra i gestori delle infrastrutture. L'intero testo è stato concordato nell'ambito di un gruppo di lavoro bilaterale italo-svizzero e trattandosi di un atto internazionale non sono previste modifiche in fase di recepimento, né si possono attuare modifiche di drafting.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La nuova Convenzione elenca esplicitamente le disposizioni che vengono esplicitamente abrogate. Tra queste non è stato inserito il Trattato del 25 novembre 1895, in quanto il gruppo di lavoro bilaterale, di cui sopra si è detto, ha convenuto di non dover effettuare alcun adempimento, anche in relazione alla circostanza che lo stesso non presuppone azioni congiunte, rinnovi o proroghe, né ha bisogno di essere adeguato alla normativa attuale, avendo ormai essenzialmente svolto la propria funzione.
        In ogni caso, sono soddisfatti tutti i punti relativi ai riferimenti normativi, alle integrazioni dei dispositivi vigenti e agli effetti abrogativi impliciti, giacché l'intervento in analisi sostituirà integralmente gli atti attualmente in vigore.

 

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3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.

A)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter e della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano progetti di legge vertenti sulla Convenzione/concessione per la gestione della linea ferroviaria attraverso il Sempione all'esame del Parlamento, né giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

 

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